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Inquadramento dell'erborista (nella pratica)

Foto da Flickr - sfllaw
L’inquadramento professionale dell’erborista non è definito in modo chiaro, ma l’unica certezza è che la responsabilità sanitaria relativa a qualsiasi prodotto consigliato dell’erborista, deve essere deputato al medico.
L’erborista può consigliare prodotti del benessere, intesi a conservare lo stato di benessere del cliente o per risolvere un disturbo di natura transitoria.

Il problema sorge quando le conoscenze relative a determinati prodotti sono carenti e/o non supportate da studi ufficiali. Ad esempio le interazioni con altri farmaci o principi attivi che la persona sta assumendo o con determinate patologie. Se il prodotto consigliato al cliente si dimostra essere causa di danni alla persona, come conseguenza di queste interazioni, l’erborista è responsabile.
Per questo è auspicabile la conoscenza del prodotto sotto diversi punti di vista, anche di carattere sanitario.

Esistono prodotti erboristici con scarsa o nulla efficacia ed altri realmente utili, è quindi necessario che l’erborista sappia distinguere con competenza tra i prodotti a disposizione. Alcuni di essi sono efficaci solo se assunti in determinate modalità e condizioni.
Ad esempio un lassativo di volume è efficace solo se assunto con abbondante quantità di acqua. Ciò significa che il cliente dovrà bere molta acqua anche se non ha sete (da notare che gli anziani sentono meno lo stimolo della sete e quindi può risultare un atto particolarmente forzato) e non è detto che lo farà, perchè è tutt’altro che automatico che il cliente segua con precisione la posologia dell’erborista.

Per tutto questo l’erborista deve possedere la conoscenza completa dei prodotti erboristici a livello di sicurezza, qualità ed efficacia. Saper leggere le titolazioni (non sempre corrette), disquisire su tutti i particolari estrapolabili dal foglietto illustrativo, riuscire a comparare il tutto con le conoscenze erboristiche e molto altro, sono tecniche che il professionista deve utilizzare con padronanza.

La legislazione è quanto mai nebbiosa ella definizione della professione erboristica, ad esempio, l’erborista non può pronunciare la parola “terapia”, rigorosamente riservata al medico, (il rischio è di natura penale), nonostante esistano prodotti erboristici riportanti la dicitura: “fitoterpia” o “fitoterapico”. E questo è largamente esplicativo del campo minato di cui la capacità elocutiva dell’erborista deve districarsi per evitare di cadere in fallo.